La Commissione europea ha modificato l’Allegato III della
Direttiva (UE) 2024/1275 per stabilire un quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del potenziale di riscaldamento globale (GWP) lungo il ciclo di vita per i nuovi edifici. I risultati devono essere divulgati nel certificato di prestazione energetica dell’edificio.
Il regolamento richiede che il GWP lungo il ciclo di vita sia calcolato su un periodo di studio di riferimento di 50 anni. Esso stabilisce che il calcolo deve seguire le parti pertinenti della EN 15978:2011 e tenere conto di qualsiasi norma successiva relativa alla sostenibilità delle opere di costruzione e alla valutazione della prestazione ambientale degli edifici.
Il quadro copre le fasi del ciclo di vita, tra cui l’approvvigionamento di materie prime, il trasporto, la produzione, l’installazione in cantiere, l’uso, la manutenzione, la riparazione, la sostituzione, l’uso di energia operativa, la decostruzione, il trattamento dei rifiuti, lo smaltimento, il riuso, il riciclo e le utility esportate. Include inoltre le emissioni fuggitive di refrigeranti B1.2 come parte della fase d’uso.
L’ambito degli elementi edilizi e delle apparecchiature tecniche include le categorie involucro e struttura principale. Per i sistemi legati alla refrigerazione e all’HVACR, l’allegato elenca celle frigorifere, pompe di calore, chiller, torri di raffreddamento, ventilconvettori, condizionatori d’aria, accumuli di acqua fredda, serbatoi di accumulo, pompe, tubazioni, isolamento, controlli e sistemi di ventilazione.
Il GWP lungo il ciclo di vita deve essere espresso in kg CO2eq/m2 di superficie utile di pavimento. Ai fini della rendicontazione nel certificato di prestazione energetica, i risultati devono essere mostrati almeno per fase di prodotto, fase del processo di costruzione, fase di uso, manutenzione e sostituzione, fase di uso dell’energia operativa, fase di fine vita, potenziale di riuso, riciclo e recupero, utility esportate e GWP-totale.